SICUREZZA: DDL, VIA LIBERA ALLA BANCA DATI DEL DNA

(AGI) - Roma, 30 ott. - LIMITI E GARANZIE - La Banca dati ha finalita’ esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e per l’attivita’ giudiziaria: l’analisi svolta puo’ riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, vale a dire quelli dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad esempio le malattie.
L’archivio puo’ essere consultato solo da personale addetto ed autorizzato, secondo modalita’ che consentano la “tracciabilita’”, ossia l’individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l’accesso.
CANCELLAZIONE DATI - Nel caso di assoluzione con sentenza definitiva perche’ il fatto non sussiste o perche’ l’imputato non lo ha commesso e’ disposta anche d’ufficio la cancellazione dei profili del Dna acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici. La cancellazione d’ufficio avviene anche se le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle norme.
I TEMPI - La Banca dati e’ utile soprattutto nei fenomeni di recidiva; da qui l’importanza che i dati siano conservati per un numero congruo di anni. Allo stesso tempo si e’ ritenuto necessario fissare un limite massimo di conservazione, per evitare un’indefinita sottoposizione a controlli, anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone percio’ un termine massimo di 40 anni per la conservazione dei profili e un termine termine massimo di 20 anni per la conservazione dei campioni biologici.
ISTITUZIONI DI GARANZIA - Ad assicurare l’imparzialita’ dei controlli saranno due enti autonomi: il Garante per la protezione dei dati personali (che agira’ in applicazione della normativa gia’ esistente un materia di protezione dei dati personali) e il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. (AGI)
Bas